Sommario
Un medico specializzando è un laureato in Medicina e Chirurgia che, dopo aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione medica, decide di proseguire la propria formazione iscrivendosi a una scuola di specializzazione. Durante questo percorso, che dura dai quattro ai sei anni, il medico acquisisce competenze specifiche in un ambito specialistico, combinando studio teorico e pratica clinica.
L’Educazione Continua in Medicina (ECM) è un sistema istituito per garantire che i professionisti sanitari mantengano aggiornate le proprie conoscenze e competenze durante l’intero arco della loro carriera. Questo obbligo formativo è fondamentale per assicurare standard elevati di assistenza e cura. I medici specializzandi, pur essendo in una fase di formazione avanzata, possono beneficiare di specifici esoneri dall’obbligo di acquisire crediti ECM.
Formazione ECM: obblighi ed esoneri per gli specializzandi
Secondo la normativa vigente, i professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione post-base con carattere certificativo, come lauree specialistiche, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni con almeno 60 CFU/anno, sono esonerati dall’obbligo di ottenere crediti ECM per l’intero periodo di formazione.
Come ottenere l’esonero
Per ottenere l’esonero, è necessario registrarsi sul portale Co.Ge.A.P.S. utilizzando le proprie credenziali SPID. Una volta effettuato l’accesso, bisogna seguire questi passaggi:
- Accedere alla sezione “Partecipazioni ECM”;
- Selezionare “Esoneri ed esenzioni”;
- Cliccare su “Aggiungi esonero”;
- Indicare la tipologia di corso frequentato, ad esempio “Diploma di Specializzazione”;
- Compilare il modulo con le informazioni richieste, allegando eventuali documenti giustificativi.
È importante sapere che l’autodichiarazione deve essere compilata annualmente. Il consiglio è quello di inserirla alla fine di ogni periodo di riferimento. Ad esempio, all’inizio del secondo anno di specializzazione, inserire l’autodichiarazione relativa al primo anno.
Modalità di acquisizione dei crediti ECM
Per i professionisti sanitari non esonerati, i crediti ECM possono essere acquisiti attraverso diverse modalità formative:
- Formazione residenziale: partecipazione a corsi, seminari o congressi in presenza;
- Formazione a distanza (FAD): corsi online fruibili in modo flessibile, anche al di fuori dell’orario lavorativo;
- Autoformazione: studio individuale su materiali specifici, con un limite del 20% del totale dei crediti obbligatori nel triennio;
- Docenza e tutoraggio: attività di insegnamento o supervisione di studenti o colleghi, con un limite massimo del 60% dell’obbligo formativo.
Come monitorare i crediti ECM e registrare l’esonero per specializzandi
Il portale Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) rappresenta lo strumento centrale per la gestione dei crediti ECM. Attraverso questa piattaforma, è possibile:
- Verificare i crediti già acquisiti.
- Inserire l’autodichiarazione per l’esonero annuale in qualità di specializzando.
- Mantenere aggiornato il proprio profilo formativo.
L’accesso e la gestione corretta del portale sono indispensabili per monitorare la situazione ed evitare disguidi o errori nel conteggio dei crediti ECM.
Obblighi ECM: implicazioni e sanzioni
A partire dal triennio 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative per i professionisti sanitari è vincolata all’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio precedente. Per questo motivo, è fondamentale che gli specializzandi, una volta completato il percorso di formazione specialistica, si assicurino di adempiere agli obblighi ECM per non incorrere in problematiche legate alla copertura assicurativa.
La formazione ECM, dunque, è uno strumento essenziale per rinnovare le competenze dei medici e garantire la qualità delle cure offerte ai pazienti. I medici specializzandi, in Italia, possono beneficiare di un esonero dall’obbligo ECM durante il loro percorso formativo specialistico comunicando, ogni anno, la tipologia di corso e l’anno di frequenza sul sito del Co.Ge.A.P.S. La mancata autodichiarazione comporta l’obbligo di acquisire i crediti ECM previsti per l’anno in questione: è fondamentale, per questo, seguire le procedure indicate per ottenere l’esonero. Al termine della specializzazione, è necessario adempiere tempestivamente agli obblighi formativi previsti per i professionisti sanitari.